La legge 9 agosto 2018, n. 96 di conversione del decreto dignità ha mantenuto, sostanzialmente, per il lavoro a termine, il quadro normativo introdotto dal decreto.
L'entrata in vigore delle nuove disposizioni è prevista per il:
- 14 luglio 2018 per i contratti stipulati successivamente;
- 1° novembre 2018 per i rinnovi e le proroghe successivi al 31 ottobre 2018.
Riguardo a proroghe e rinnovi si prevede che:
- in caso di rinnovo, l'atto scritto deve contenere la specificazione delle esigenze in base alle quali è stipulato. Infatti, il contratto può essere rinnovato solo in presenza delle causali fissate dalla norma (*);
- in casodi proroga, il contratto può essere prorogato liberamente fino al tetto massimo dei 12 mesi e fino a 24 mesi in presenza delle causali (*).
Nell'ipotesi di violazione, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Restano esclusi i contratti per attività stagionali, i quali possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle causali.
(*) Causali normative:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;
b) esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
c) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.