Il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. Decreto dignità). è, in vigore dal 14 luglio 2018 e dispone, tra le varie misure, modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione), prevedendo anche in caso di rinnovo del contratto a termine l'aumento dello 0,5% del contributo addizionale (attualmente pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) a carico del datore di lavoro.
Si riportano di seguito le principali modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato:
Il decreto prevede che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi.
Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, anche a seguito di proroghe e rinnovi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;
b) esigenze sostitutive di altri lavoratori;
c) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.
Rimane comunque la facoltà, concessa alla contrattazione collettiva, di prevedere regole diverse, in deroga alla normativa.
Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine del contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo o di proroga che eccede il limite dei 12 mesi, la specificazione delle esigenze in base alle quali è stato stipulato (art. 19 comma 1 D. Lgs 81/2015).
Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi, e, comunque, per un massimo di 4 volte nell'arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire entro 180 giorni (non più 120 giorni) dalla cessazione del singolo contratto.
Le nuove disposizioni trovano applicazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto in esame nonché ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Infine i contratti “stagionali”, possono essere rinnovati o prorogati senza l’applicazione delle causali previste dal decreto dignità per i contratti superiori a 12 mesi. Si ricorda che tali contratti, in virtù dell’art. 19 comma 2 del D. Lgs. 81/2015, rimasto sostanzialmente immutato dal decreto dignità e della risposta del Ministero del lavoro all’interpello n. 15/2016, per effetto di una successione di contratti, possono superare il limite massimo di 24 mesi.