La legge 23 dicembre 2014, n. 190, contiene rilevanti novità in materia di lavoro e previdenza ed al fine di promuovere forme di occupazione stabile, in favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, introduce uno sgravio uno sgravio contributivo.
Lo sgravio è riferito alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (eccetto apprendistato e i contratti di lavoro domestico) decorrenti dal 1° gennaio 2015 e relativi a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015. E' riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua e fatti salvi i casi in cui comunque la legge lo esclude.
Il beneficio è escluso con riferimento:
- alle assunzioni di lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
- a quei lavoratori per i quali il presente beneficio contributivo sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.
L'esonero, inoltre:
- non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate/collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge in esame;
- non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dall'ordinamento.
L'INPS ammette lo sgravio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e in base alle risorse disponibili.
Vengono soppressi, con riferimento alle assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015, i benefici contributivi previsti dall'art. 8, comma 9 della L. n. 407/1990 nei confronti dei datori di lavoro in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale.