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Decreto semplificazioni fiscali D.Lgs. 21 novembre 2014 n. 175

Sulla G.U. n. 277 del 28 novembre 2014, è stato pubblicato il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, che entra in vigore il 13 dicembre 2014.

Il decreto introduce in particolare:

 

a) la dichiarazione dei redditi precompilata. Il decreto dispone che a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'art. 4, comma 6-ter, D.P.R. n. 322/1998, rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere accettata o modificata.

L'Agenzia delle Entrate, mediante un'apposita unità di monitoraggio, riceve e gestisce i dati dei flussi informativi utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata verificandone la completezza, la qualità e la tempestività della trasmissione, anche con l'obiettivo di realizzare progressivamente un sistema di precompilazione di tutti i dati della suddetta dichiarazione.

La dichiarazione precompilata è resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate o, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un centro di assistenza fiscale, o un iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale.

Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie.

Entro il 7 marzo i sostituti d'imposta trasmettono all'Agenzia delle Entrate i Cud dei dipendenti e pensionati.

Con riferimento alla trasmissione all'Agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti, viene disposto che ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari, trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno all'Agenzia dell'Entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti nell'anno precedente:

- quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;

- premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;

- contributi previdenziali ed assistenziali;

- contributi versati alle forme di previdenza complementare.

La dichiarazione precompilata relativa al periodo d'imposta precedente può essere accettata ovvero modificata dal contribuente.

Entro il 7 luglio va presentato il mod. 730 sia precompilato (senza o con modifiche) che compilato in via autonoma.

 

b) In materia di appalti, viene abrogata la disposizione sulla responsabilità solidale dell'appaltatore per il pagamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente per le prestazioni effettuate con il subappaltatore, e viene eliminata la sanzione per il committente che, prima di pagare la fattura dell'appaltatore, non controlla il pagamento delle ritenute da parte di quest'ultimo e di tutti i subappaltatori.

Sempre in materia di appalti, viene ancora una volta modificato l'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, disponendo che il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

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