Con la nota 27 maggio 2015, n. 2788, il Ministero del lavoro rende operativa la comunicazione obbligatoria, prevista dall'art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015, che deve essere inviata dai datori di lavoro, in aggiunta a quella di cessazione del rapporto, per informare se è stata fatta al lavoratore cessato l'offerta di conciliazione che evita le controversie sui licenziamenti. La nuova comunicazione è dovuta solo per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e va trasmessa entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Al riguardo, si ricorda che in data 6 marzo 2015 è stato pubblicato nella G.U. il D.Lgs. n. 23/2015, attuativo della L. n. 183/2014 (legge delega sul Jobs Act), che ha disciplinato il c.d. contratto a tutele crescenti, che è entrato in vigore il 7 marzo 2015.
Pertanto, alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, alle trasformazioni di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato o agli apprendisti passati in qualifica dalla predetta data (7 marzo 2015) si applica la disciplina di cui al decreto citato.
In particolare, il decreto in parola ha introdotto un nuovo istituto di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie sui licenziamenti illegittimi, che consente al datore di lavoro di offrire al lavoratore una somma predeterminata in modo certo in cambio della rinuncia all'impugnazione del licenziamento, somma che per il lavoratore non rientra nel reddito imponibile ai fini fiscali.
La norma si applica ai lavoratori che a partire dal 7 marzo 2015:
- sono assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- sono interessati da una trasformazione da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato, ovvero agli apprendisti passati in qualifica, ma anche ai lavoratori assunti in precedenza nelle aziende che dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo superano la soglia dei 15 dipendenti.
La conciliazione deve avvenire in una delle sedi assistite di cui all'art. 2113, comma 4, c.c., o presso le Commissioni di certificazione di cui all'art. 82, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003.
In caso di omessa comunicazione è prevista, la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato.