Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 12 del 4 marzo 2016, fornisce dei chiarimenti sulla nuova procedura telematica per le dimissioni e la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro, che entrerà in vigore dal 12 marzo 2016.
La nuova disciplina, si applica alle dimissioni comunicate a partire dal 12 marzo 2016, ad eccezione delle seguenti ipotesi:
- rapporti di lavoro domestico e casi in cui il recesso interviene nelle sedi c.d. "protette" (Direzione del Lavoro, sindacale e Commissione di Certificazione);
- recesso durante il periodo di prova;
- casi di dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino, che dovranno ancora essere convalidate presso la Direzione del lavoro territorialmente competente;
- rapporti di lavoro marittimo.
Inoltre, il Ministero ritiene che tale disciplina non si applichi ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
Il Ministero ricorda che sono soggetti abilitati all'invio del modulo, ai quali può rivolgersi il lavoratore indipendentemente dal luogo in cui sia residente o presti la sua attività lavorativa:
- i Patronati;
- le Organizzazioni sindacali, gli Enti bilaterali e le Commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lett. h), e 76 del D.Lgs. n. 276/2003.
Il modulo si compone, nel dettaglio di 5 (cinque) sezioni:
- una relativa ai dati identificativi del lavoratore;
- una relativa ai dati identificativi del datore di lavoro;
- una relativa ai dati identificativi del rapporto di lavoro dal quale si intende recedere;
- una relativa ai dati identificativi della comunicazione, indicando - nel caso di dimissioni o risoluzione consensuale - la data di decorrenza delle stesse;
- una relativa ai dati identificativi del soggetto abilitato nonché ai dati rilasciati dal sistema al fine di identificare in maniera univoca e non alterabile il modulo: il codice identificativo del modulo e la data certa di trasmissione.
Una volta completata la compilazione, il modulo viene inviato all'indirizzo di posta elettronica (anche certificata) del datore di lavoro ed alla Direzione del lavoro competente. Soltanto con la ricezione del modello telematico il datore di lavoro potrà ritenere valide le dimissioni presentate dal lavoratore e considerare risolto il contratto di lavoro e, conseguentemente, presentare entro 5 giorni dalla data di cessazione la comunicazione al Centro per l'Impiego. Il lavoratore avrà 7 giorni di tempo dalla data di trasmissione per revocare le dimissioni. In caso di revoca, naturalmente, il datore di lavoro procederà all'annullamento del modello di comunicazione di cessazione inviato al Centro per l'Impiego.