Con l'introduzione del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro), sulla base dell'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, si attiverà anche un altro obbligo, che è quello previsto all'interno del Testo Unico sulla Sicurezza e riguardante gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, ai quali toccherà, quindi:
a) l'obbligo di comunicare in via telematica sia all’INAIL, che all'IPSEMA, che al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, tutti gli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal luogo di lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;
b) A tale obbligo bisognerà assolvere entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico;
c) l'obbligo decorre dal 12 ottobre 2017;
d) la comunicazione deve essere effettuata sempre tramite il sito internet INAIL.